C’è una convinzione molto diffusa (e molto pericolosa) nel mondo del marketing digitale: “Se non si vede il volto, non c’è violazione della privacy”

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha appena smontato questa leggenda metropolitana, multando un istituto scolastico per un video promozionale diffuso sui social.

Il caso, conclusosi con una sanzione di 2.000 euro (ridotta solo grazie all’immediata collaborazione dell’ente), offre una lezione cruciale non solo per le scuole, ma per qualsiasi azienda che utilizzi i social media per fare promozione aziendale.

Il Caso: L’influencer, il pianoforte e la studentessa di spalle

La vicenda è tanto semplice quanto comune. Una scuola ingaggia un influencer per realizzare un video promozionale da lanciare su TikTok, Instagram e Facebook, con l’obiettivo di attrarre nuove iscrizioni. Nel filmato compare una studentessa ripresa rigorosamente di spalle mentre suona il pianoforte.

I genitori scoprono il video, non gradiscono e segnalano il fatto. La difesa della scuola? “La ragazza era di spalle, quindi non identificabile”. Inoltre, la segreteria sosteneva di essere in regola grazie alla classica “liberatoria” firmata dai genitori a inizio anno. Il Garante ha bocciato su tutta la linea queste giustificazioni. Ecco perché.

I 3 errori fatali da non ripetere nella tua azienda

  • 1. L’identificazione non è solo una questione di viso L’Autorità ha chiarito un principio fondamentale: l’identificazione di una persona non passa solo dai tratti somatici. Anche gli elementi di contesto (la corporatura, i vestiti, l’ambiente circostante o l’azione specifica, come suonare il pianoforte in quell’aula) rendono il soggetto perfettamente riconoscibile dalla sua cerchia sociale. Nascondere il volto non cancella il “dato personale”.

  • 2. Il consenso “generico” è carta straccia La scuola aveva fatto firmare ai genitori un modulo per le normali “attività didattiche”. Ma fare marketing su TikTok per acquisire clienti non è un’attività didattica. Il GDPR parla chiaro: il consenso deve essere specifico, informato e inequivocabile. Non si può usare un’autorizzazione generica (o per finalità operative) per coprire campagne pubblicitarie esterne, a maggior ragione se coinvolgono minori.

  • 3. Esternalizzare senza contrattualizzare L’influencer ingaggiato per girare e montare il video maneggiava dati personali per conto della scuola, ma non era mai stato nominato formalmente Responsabile esterno del Trattamento (ex art. 28 del GDPR). Un errore di governance comunissimo, che espone le aziende a rischi enormi quando si affidano ad agenzie di comunicazione, videomaker o freelance esterni.

Il punto di vista di Globalsystem

Questo provvedimento dimostra come la linea tra “creatività social” e “violazione normativa” sia ormai sottilissima. Quando la tua azienda decide di lanciare una campagna di marketing, l’entusiasmo del reparto comunicazione deve sempre viaggiare in parallelo con la compliance legale e IT.

Ogni volta che affidi i tuoi spazi aziendali, e i volti (o le spalle!) dei tuoi dipendenti o clienti a un professionista esterno, assicurati di avere consensi espliciti per finalità promozionali e contratti per la gestione dei dati ben blindati. La privacy non è un nemico del marketing, ma il perimetro entro cui costruire una reputazione aziendale solida e inattaccabile.

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